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GGL ID ISSTTIIT TUUTII GGIIUURRIDIICCI DDEELLLLAA S E PA...

Date post: 18-Jun-2020
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“GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI E DEL DIVORZIO IN AMBITO EUROPEO E COMPARAZIONE CON ALCUNI PAESI EXTRA-EUROPEI (PARTE SECONDA)PROF. VALERIO IORIO
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Università Telematica Pegaso Gli istituti giuridici della separazione personale dei

coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione

con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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Indice

1 LA DISCIPLINA DEL DIVORZIO NEL SISTEMA GIURIDICO TEDESCO ----------------------------------- 3

1.1 L’INTRODUZIONE DEL DIVORZIO IN GERMANIA: CENNI ------------------------------------------------------------------ 3 1.2 LA RIFORMA DEI PROCEDIMENTI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN GERMANIA ----------------------------------------------- 4 1.3 “ SCHEIDUNGSVERFAHREN ” = LA “ PROCEDURA DI DIVORZIO ” ------------------------------------------------------ 6 1.4 “ VORAUSSETZUNGEN FUR EINE EHESCHEIDUNG ” = “ CONDIZIONI PER IL DIVORZIO ” -------------------------- 7 1.5 IL DIRITTO DI POTESTA’ GENITORIALE ------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.6 “ TRENNUNGSUNTERHALT ” ; “ NACHEHELICHER UNTERHALT ” ---------------------------------------------------- 10 1.7 GLI ALIMENTI A FAVORE DEI FIGLI MINORENNI ------------------------------------------------------------------------- 11 1.8 IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI IN GERMANIA ---------------------------------------------------------------- 11 1.9 LA RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DI PROBLEMI CONNESSI CON UN DIVORZIO ---------------------------------- 12

2 LA RECENTE INTRODUZIONE DEL DIVORZIO A MALTA --------------------------------------------------- 13

2.1. 25 LUGLIO 2011: LA VOTAZIONE DEL PARLAMENTO SULLA LEGGE SUL DIVORZIO -------------------------------- 13 2.2. IL REFERENDUM DEL 28-05-2011 ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 2.3. LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO/SEPARAZIONE ------------------------------------------------------------------------ 15

3 IL DIVORZIO IN UNGHERIA -------------------------------------------------------------------------------------------- 16

3.1 IL DIVORZIO BREVE IN UNGHERIA: DIFFERENZE CON L’ ITALIA ------------------------------------------------------- 16 3.2 RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO --------------------------------------------------------------------------- 16 3.3 LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DELL’ EX CONIUGE ---------------------------------------------- 17 3.4 L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEI FIGLI ------------------------------------------------------------------ 17 3.5 LA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ----------------------------------------------------------------- 18

4 IL DIVORZIO IN FRANCIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19

4.1 LE PRINCIPALI CONVENZIONI BILATERALI ------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.2 L’ISTITUTO GIURIDICO DELLA SEPARAZIONE E SUBORDINAZIONE AL DIVORZIO ----------------------------------------- 20 4.3 LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO/SEPARAZIONE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO --------------------------------- 21 4.4 I DIFFERENTI REGIMI LEGALI IN FRANCIA -------------------------------------------------------------------------------- 21 4.5 LA DIVISIONE DEI BENI IN CONSEGUENZA DEL DIVORZIO ------------------------------------------------------------- 22 4.6 I DUE DIVERSI MODELLI DI DIVORZIO ------------------------------------------------------------------------------------- 24

5 IL DIVORZIO IN SPAGNA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27

5.1 LA NUEVA LEY DEL DIVORCIO 15/2005 ---------------------------------------------------------------------------------- 27 5.2 LA PROCEDURA DI “DIVORCIO” ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.3 LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN SPAGNA ---------------------------------------------------------------------------------- 30 5.4 IL “DIVORCIO EXPRESS” IN SPAGNA ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 5.5 LE CONSEGUENZE DEL DIVORZIO E DELLA SEPARAZIONE ------------------------------------------------------------- 31

6 LA DISCIPLINA DEL DIVORZIO IN CILE --------------------------------------------------------------------------- 33

6.1 L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE SUL MATRIMONIO CIVILE -------------------------------------------- 33 6.2 REGISTRAZIONE IN ITALIA DI UNA SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA IN CILE ------------------------------- 35 6.3 LE IPOTESI DI DIVORZIO UNILATERALE ---------------------------------------------------------------------------------- 36

7 L’ ISTITUTO GIURIDICO DEL DIVORZIO IN GIAPPONE ----------------------------------------------------- 37

7.1 IL DIVORZIO NELL’ ANTICO GIAPPONE ----------------------------------------------------------------------------------- 37 7.2 LE VARIE FORME DI DIVORZIO -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 7.3 LA CERIMONIA DEL DIVORZIO --------------------------------------------------------------------------------------------- 39 7.4 UN MUTUO PER I DIVORZIATI IN GIAPPONE ------------------------------------------------------------------------------ 40 7.5 LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN GIAPPONE E COMPARAZIONE CON IL MODELLO DELL’ EUROPA OCCIDENTALE 41

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Università Telematica Pegaso Gli istituti giuridici della separazione personale dei

coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione

con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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1 La disciplina del divorzio nel sistema giuridico tedesco

1.1 L’introduzione del divorzio in germania: cenni

Il divorzio è stato introdotto insieme al matrimonio civile nel 1875 nel Deutsches Reich (Regno

tedesco).

Fino all’entrata in vigore della Riforma del 1976 (1. Ehe RG) le decisioni del Tribunale erano prese

in base al “ principio della colpa del coniuge “ (Schuldprinzip).

Dal 1976 tale principio è stato sostituito dallo “ ZerrÜttungsprinzip ”, cioè “ principio della

disgregazione ”.

Secondo l’ordinamento giuridico tedesco il matrimonio sussiste solo in un’unica forma: il

matrimonio civile, celebrato davanti all’ Ufficiale di stato civile, ed esso è presupposto necessario

per un eventuale matrimonio canonico1.

Presupposti per il divorzio sono:

“principio della disgregazione”, “ ZerrÜttungsprinzip ”: il diritto tedesco ammette il

divorzio quando sia fallita la società coniugale, quando per qualunque causa sia venuta

meno la comunione matrimoniale e ci sia la ferma volontà dei coniugi a non volerla

prendere più in considerazione;

la separazione personale di un anno “ di mensa e di letto ”: è sufficiente la cessazione

della convivenza dei coniugi, senza che sia necessario nessun provvedimento del Tribunale (

e così, a differenza del diritto italiano, dopo un anno è possibile il divorzio consensuale);

dopo tre anni di separazione è possibile il divorzio anche senza il consenso del

coniuge e senza la dichiarazione dei motivi.

1 http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html

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(L. 22.04.1941/n. 633)

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Va ricordato che nel sistema giuridico tedesco non esiste l’ accertamento dell’addebito di

uno dei coniugi. Soltanto in casi straordinari e gravi, ciò può avere rilevanza per gli effetti

giuridici. 2

La separazione di fatto in alcuni casi può essere considerata una causa speciale di divorzio in

Francia, ex art. 237 c.c. francese, mentre in altri finisce con il collegarsi a quella causa ora generale

ora esclusiva di divorzio che è rappresentata dal fallimento della vita comune come in Germania ed

in Inghilterra.

1.2 La riforma dei procedimenti nel diritto di famiglia in germania

Con il 1/09/2009 è entrata in vigore in Germania la legge del 17/12/2008 che ha attuato una riforma

dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione.

Tale legge ha un contenuto ampio, infatti, si compone di 491 paragrafi, e trova applicazione nelle

materie suddette, nei limiti in cui una legge federale ne attribuisce la cognizione all’autorità

giudiziaria. Il legislatore tedesco con l’emanazione di questa legge ha avvertito l’esigenza di

attuare, nell’ambito del diritto di famiglia, una radicale riforma in campo processuale, mentre il

legislatore austriaco ha innovato il diritto di famiglia sostanziale con una riforma approvata

nell’estate del 2009.

La legge in alcuni casi ha attribuito ai minori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età,

il diritto di proporre reclamo senza l’intervento del tutore o dell’esercente la potestà genitoriale, e ha

prescritto la notifica di determinati provvedimenti al minore personalmente.

In questo modo si è voluto dare attuazione agli obblighi che anche la Germania si è assunta con la

ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20/11/1989 articolo 12, comma 2°, e con la

Convenzione Europea del 25/1/1996 articolo 6.

Altra innovazione è che il giudice , tranne in alcuni casi, è tenuto a sentire le parti personalmente

in materia di diritto di famiglia.

2

http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html

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(L. 22.04.1941/n. 633)

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La legge, in vigore dal 01/09/2009 stabilisce, per quanto concerne la competenza per materia, che

sono attribuite alla giurisdizione del Familiengericht, cioè del Giudice della famiglia, tra l’altro, le

controversie in ambito: matrimoniale, di riconoscimento di figli naturali, di minori, di adozione e di

obblighi di mantenimento.

Le autorità giudiziarie tedesche sono competenti in materia di divorzio se uno dei coniugi è

cittadino tedesco o lo era all’atto della celebrazione del matrimonio; se entrambi i coniugi avevano

il loro abituale domicilio in Germania; se uno dei coniugi è apolide con domicilio abituale in

Germania.

I provvedimenti in materia di famiglia diventano esecutivi con la notificazione, salvo disposizione

diversa.

La notificazione degli atti può avvenire anche mediante servizio postale.

Per gli atti non diretti all’estero ed inviati all’indirizzo del destinatario, si presume la ricezione del

plico in cui sono contenuti, entro tre giorni dalla data di spedizione, salvo il caso in cui il

destinatario non provi che l’atto gli sia pervenuto oltre i tre giorni.

I provvedimenti contro i quali il minore che ha compiuto quattordici anni ha facoltà di proporre

reclamo, devono essergli notificati personalmente; essi sono relativi a diritti che riguardano la sua

sfera personale o per i quali è prescritta la preventiva audizione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice è obbligato a sentire le parti personalmente, tranne i casi in cui la comparizione possa

arrecare notevole pregiudizio ad una parte, oppure se essa non sia in grado di esprimere la propria

volontà validamente.

La motivazione delle decisioni, tra l’altro, è prescritta in materia di divorzio.

Le decisioni che concludono, anche parzialmente, il procedimento, hanno la forma dell’ordinanza,

che deve essere motivata.

Per quanto concerne le controversie in diritto di famiglia, è il Giudice a dover decidere sulle spese;

esse non possono essere poste a carico di un minorenne, se il procedimento inerisce a diritti inerenti

alla sua persona.

Il diritto di proporre reclamo spetta a colui che sia stato leso nei suoi diritti in conseguenza del

provvedimento; il reclamo deve essere proposto entro un mese, mentre devono essere proposti entro

due settimane i reclami contro i provvedimenti provvisori e urgenti.

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Il termine per proporre reclamo inizia a decorrere con la notificazione del provvedimento; però se la

notificazione non può essere eseguita, il termine per la proposizione del reclamo inizia a decorrere

cinque mesi dopo la data di emissione del provvedimento.3

1.3 “ Scheidungsverfahren ” = la “ procedura di divorzio ”

Le regole del processo di divorzio sono contenute anzitutto negli articoli da 1564 a 1568 BGB ( il

BÜRGERLICHES GESETZBUCH è il codice civile della Germania entrato in vigore il 1° gennaio

1900), mentre nello specifico gli aspetti riguardanti i figli si ritrovano negli artt. da 133 a 155 FAM

FG.

Anticipiamo che se i coniugi sono d’accordo tra loro, già in un unico processo stabiliscono sia gli

aspetti riguardanti il procedimento di divorzio, sia l’affidamento dei figli, sia l’ aspetto

patrimoniale, e sia il diritto agli alimenti.

Diversamente, se non c’è accordo, sono richiesti normalmente due processi separati, il primo

riguardante solo il divorzio, e il successivo disciplinante gli altri aspetti.

E’ utile percorrere per fasi l’iter procedimentale per la pronuncia di divorzio:

1) l’avvocato del proponente consegna al Tribunale la “richiesta di divorzio”

(“Scheidungsantrag ” );

2) il Tribunale invia alla controparte tale proposta a mezzo raccomandata;

3) la controparte personalmente o tramite avvocato, invia al Tribunale una lettera con la

quale attesta di aver ricevuto la raccomandata e di averne compreso il contenuto;

4) il Tribunale invia a tutte e due le parti i formulari per la

“ compensazione pensionistica dei coniugi ” = “ versorgungsausgleich ”;

5) in caso in cui i coniugi non siano in accordo sull’ affidamento dei figli, oppure sull’

aspetto patrimoniale, o sull’ assegnazione della casa, o sul diritto agli alimenti, tali questioni

verranno analizzate in un processo successivo;

3http://www.filodiritto.com/la-riforma-dei-procedimenti-in-materia-di-diritto-di-famiglia-in-Germania

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6) il Tribunale comunica la data della fissazione del procedimento di divorzio; in caso

sussistano dubbi oppure ci sia disaccordo sul “ versorgungsausgleich”=

(“ compensazione pensionistica dei coniugi ”) essi verranno trattati successivamente;

7) penultima fase è costituita dallo “ Scheidungstermin “, cioè l’“ appuntamento del

divorzio ”. I coniugi personalmente devono recarsi all’appuntamento. La parte ricorrente deve

recarsi accompagnata dall’avvocato, mentre l’ altra parte ha la facoltà di recarsi da sola, a

condizione che concordi con la richiesta della parte proponente. E’ invece obbligata a recarsi

con il proprio avvocato se vuole fare proposte. All’incontro fissato innanzi al Tribunale le parti

devono far evincere la loro ferma volontà a divorziare. In linea di principio un divorzio

presuppone una separazione di un anno. L’incontro di divorzio è privato;

8) lo “ Scheidungsverfahren ” termina con la sentenza di divorzio pronunciata dal

Giudice, se ciò corrisponde alla volontà di entrambe le parti. Entro quattro settimane la

controparte ha facoltà di proporre appello, ma trascorse quattro settimane, la sentenza è

inappellabile.

1.4 “ Voraussetzungen f r eine ehescheidung ” = “ condizioni per il divorzio ”

Secondo il diritto tedesco, unico motivo di divorzio è il fallimento del matrimonio.

Non esiste il divorzio per colpa di un coniuge.

Le condizioni per ottenere il divorzio in Germania sono indicate nell’articolo 1564, paragrafo 1,

primo periodo del BGB ( BÜRGERLICHES GESETZBUCH); il matrimonio può essere sciolto

solo da una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento giudiziale promosso da uno o

entrambi i coniugi.

Il matrimonio può essere sciolto se è fallito, cioè se non vi è più comunità di vita e se non si può

prevedere che essi la ristabiliranno in seguito. Sussiste presunzione assoluta che il matrimonio sia

fallito se i coniugi vivono separati da un anno e chiedono entrambi il divorzio, oppure se il coniuge

che non ha preso l’iniziativa acconsente al divorzio. Dopo un periodo di separazione di tre anni c’è

presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito, senza che rilevi la posizione sostenuta dalle parti

nel processo ( art. 1566, paragrafo 2, BGB ).

C’è però da dire che la continuazione di un matrimonio fallito è possibile, per particolari

motivazioni, se e fino a quando il mantenimento del matrimonio sia necessario nell’ interesse dei

figli minori nati dal matrimonio.

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Il successivo art. 1567, paragrafo 1, primo periodo BGB, stabilisce che condizione necessaria

perché si possa ritenere che i coniugi vivano separati, occorre che essi non abitino nella stessa casa

e che risulti la manifesta volontà di almeno uno dei due a non voler ristabilire la convivenza.

Va poi ricordato che nel diritto tedesco si parla di “ separazione senza scioglimento del vincolo

coniugale “ poiché ciascun coniuge può decidere di vivere separato dall’altro, senza particolari

formalità, e non è previsto nessun accertamento giudiziale.4

Il concetto di Getrenntleben di cui al § 1567 BGB si definisce per contrasto.

E’ la contemporanea presenza di alcuni imprescindibili presupposti, quali, ad esempio, l’assenza di

una coabitazione e di elementi intenzionali, per cui non sono rilevanti un mero viaggio all’ estero o

relazioni di lavoro per provocare la dissoluzione della Lebensgemeinschaft.

Quindi né la diversità di domicilio è indice dell’impossibilità di ricostruire l’unità familiare, né per

contro, il vivere nella stessa abitazione è sufficiente a far ritenere esistente la häusliche

Gemeinschaft (§ 1567 Abs 2 BGB).

E dunque va ricordata la possibilità, offerta al giudice, di disporre un rinvio (sia pure per un periodo

non superiore a tre mesi) del giudizio ex § 614, Abs 4 ZPO qualora si configuri come reale la

possibilità di una conciliazione.

La separazione diventa una circostanza di fatto destinata a confluire nel divorzio, e che perciò mette

in discussione l’esclusività del principio della reine Zerrϋttung ad operare quale causa assoluta di

divorzio.

Va, infatti, detto che quest’ultimo oltre che fondarsi sul fallimento della vita comune, risulta da

altre due condizioni: uno stato di separazione, e il decorso del tempo. L’elemento temporale è volto

a garanzia della serietà dell’intento di separarsi, e assume significati diversi a seconda del periodo di

tempo trascorso. La Härteklausel di cui al § 1566, Abs. 1, BGB è preordinata ad attribuire al

coniuge un periodo di riflessione, nella prospettiva di una ripresa della vita comune.

A differenza di quanto accade in Francia, in Germania la volontà dei coniugi è sovrana, infatti,

anche il coniuge la cui condotta ha originato la separazione, può agire in divorzio senza dover

sopportare le conseguenze della sua iniziativa.

4 http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce_ger_it.htm

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E così il principale significato del § 1565 BGB diventa quello di garantire che il divorzio segua,

quando sia divenuta impossibile la ripresa della vita comune, anche indipendentemente dal fatto che

i coniugi abbiano vissuto separatamente per un anno (§ 1565 Abs. 2 BGB).

1.5 Il diritto di potesta’ genitoriale

Se la potestà parentale è esercitata congiuntamente dai genitori, e questi decidono di divorziare, la

potestà congiunta non viene meno.

Un genitore può ottenere la potestà esclusiva, e quindi la revoca della potestà congiunta se ciò

corrisponde all’interesse del minore.

Il sistema giuridico tedesco ritiene che al minore giovi il contatto con entrambi i genitori, e quindi

tutela, salvo eccezioni, sia il diritto del minore ad avere contatti con entrambi i genitori, sia il diritto

e il dovere di entrambi i coniugi ad avere contatti con la prole.

L’art. 1601 BGB impone l’ obbligo in capo ai genitori di mantenere i figli. Tale obbligo però

sussiste solo se essi non sono in grado di mantenersi da soli (art. 1602 BGB).

Tale obbligo deve però essere limitato alla possibilità economica del genitore (art. 1603 BGB); ex

art. 1603, paragrafo 2, BGB, la capacità di mantenimento dei genitori nei confronti della prole deve

essere valutata tenendo conto non solo del reddito disponibile, ma anche del reddito realizzabile.5

In caso di divorzio si deve trovare un accordo relativo al futuro esercizio della potestà dei genitori e

all’organizzazione del diritto di visita. 6

Per quanto concerne la potestà genitoriale e il diritto di frequentazione in capo a ciascun genitore, il

foro competente nella decisione e il diritto da applicare vanno determinati secondo il luogo di

residenza dei figli.

Abbiamo già detto che la potestà genitoriale è esercitata, salvo eccezioni, da entrambi i coniugi,

anche dopo il divorzio. Il coniuge non convivente ha diritto di intervenire sulle decisioni che

riguardano i figli, ed è ampiamente garantito il diritto di frequentazione. 7

5 http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce_ger_it.htm 6 http://www.svenja-schmidt-bandelow.de/html/diritto_di_famiglia.html 7 http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html

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L’affidamento genitoriale comporta la cura della persona, l’assistenza medica, il diritto a decidere la

scuola, l’ assistenza sanitaria e anche il diritto a determinare il luogo di residenza; inoltre

comprende l’ amministrazione del patrimonio del minore.

Anche nel caso di separazione dei genitori l’ affidamento congiunto permane se vi era anche prima.

In tale ipotesi l’esercizio della potestà genitoriale congiunta si limita a regolare questioni che sono

fondamentali per il minore. Le decisioni riguardanti la quotidianità del minore, ad esempio

l’abbigliamento e l’organizzazione del tempo libero sono prese dal genitore presso cui vive il

minore. Il trasferimento del diritto a decidere il luogo di residenza è necessario quando tra i genitori

non si riesce a raggiungere un accordo su dove e con chi vivrà il minore: ancora una volta il criterio

determinante per il Tribunale è l’interesse del minore.8

1.6 “ Trennungsunterhalt ” ; “ nachehelicher unterhalt ”

Il sistema giuridico tedesco distingue tra il “mantenimento di separazione” = “

Trennungsunterhalt” e “mantenimento divorzile” = “nachehelicher Unterhalt”.

Il primo è corrisposto nel periodo fra separazione e divorzio con lo scopo di dare la possibilità al

coniuge di poter mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.

Invece il secondo è corrisposto a partire dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in

giudicato.

Va detto che esso è concesso a tempo determinato, e il coniuge beneficiario del “mantenimento

divorzile” è obbligato a cercare un lavoro, e nel caso in cui i figli vadano all’asilo o a scuola, per

almeno mezza giornata.

Per beneficiare del diritto di mantenimento, occorre:

che il coniuge sia affidatario dei figli;

il coniuge non possa lavorare per motivi di malattia;

il coniuge abbia un reddito inferiore;

il coniuge non possa lavorare per anzianità.9

8 http://www.svenja-schmidt-bandelow.de/html/il_diritto_di_potesta_genitoriale

9 http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html

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Università Telematica Pegaso Gli istituti giuridici della separazione personale dei

coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione

con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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Tali parametri di riferimento, ex § 1361 BGB consentono di comprendere la posizione del

legislatore tedesco, orientato verso un’assoluta irrilevanza del “principio della colpa”.

1.7 Gli alimenti a favore dei figli minorenni

Se i figli risiedono in Germania, il mantenimento viene calcolato secondo una tariffa forfettaria,

“Dϋsseldorfer Tabelle”.

Rilevanti ai fini dell’ammontare dell’entità degli alimenti sono la capacità di rendimento dei

soggetti obbligati e i bisogni oggettivi degli aventi diritto. Il minimo ammonta per i figli da zero a

cinque anni a euro 317,00; per i figli da sei a undici anni ad euro 364,00; mentre per i figli da 12 a

17 anni ad euro 426,00.

Gli importi della Tabella variano sia con l’età, sia con i bisogni della prole e sia in base al reddito

dei soggetti obbligati al mantenimento.

L’assegno familiare di euro 184,00 viene attribuito al coniuge convivente con il figlio e riduce

l’entità del mantenimento per figli minorenni. 10

Durante il periodo di separazione legale dei coniugi sussiste un diritto al mantenimento: il coniuge

che guadagna di meno ha diritto ai 3/7 della differenza del reddito accumulato dai coniugi. 11

1.8 Il regime patrimoniale dei coniugi in Germania

Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, laddove non vi sia scelta diversa, è costituito

dalla “Zugewinngemeinschaft”, cioè la comunione del plusvalore.

Esso è un regime legale di separazione dei beni con la sola divisione dell’incremento patrimoniale

all’atto di scioglimento del matrimonio, in cui ogni coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni

acquisiti durante il matrimonio.

Ma cosa accade al momento dello scioglimento del vincolo coniugale?

C’ è una reciproca compensazione tra i guadagni e gli utili realizzati dai coniugi in costanza di

matrimonio; va poi detto che colui che ha percepito un minor reddito ha diritto di ottenere dall’altro

10 http://www.sizilien-recht.com/it/diritto_di_famiglia_germania.html 11 http://www.svenja-schmidt-bandelow.de/html/diritto_di_famiglia.html

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oppure dai suoi aventi causa, la metà della differenza. C’è però la facoltà

per i coniugi, tramite atto notarile, a modificare il regime patrimoniale legale.12

1.9 La risoluzione extragiudiziale di problemi connessi con un divorzio

In caso di divorzio i genitori hanno il diritto di ricevere l’aiuto di consulenti per quanto attiene alla

presenza dei minori, alla loro sana e corretta crescita psico-fisica.

Ciò è finalizzato ad aiutare i genitori separati o divorziati a creare le condizioni idonee per

promuovere il bene del minore.

Tali consulenti aiutano i genitori a concordare un sistema per l’adempimento dei loro doveri

parentali, lasciando ampio spazio e dando forte attenzione alla partecipazione del minore. Una

banca di tutti i consultori la si trova al sito www.dajeb.de ; altro aiuto può essere trovato

ricorrendo all’ istituto della mediazione familiare. 13

Il settore, ove la mediazione è più diffusa, è quello delle controversie familiari. Il Giudice può

obbligare a partecipare ad una sessione informativa di ADR (Alternative Dispute Resolution, cioè

soluzione alternativa delle dispute) nel caso di divorzio e per impostare un accordo quando sono

coinvolti minori, e tale ordine non è impugnabile.

12

http://www.anwaltskanzleicariglino.de/avvocato_cariglino_italienisch/deutsch-italienisches_familienrecht.html

13

http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce_ger_it.htm

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2 La recente introduzione del divorzio a malta

2.1. 25 luglio 2011: la votazione del parlamento sulla legge sul divorzio

Unitamente alle Filippine e allo Stato del Vaticano, Malta era uno dei tre Stati al mondo in cui

ancora non esisteva alcuna legge che riconoscesse il divorzio. Infatti, solo il 25 luglio 2011 il

Parlamento maltese si è pronunciato a riguardo, con 52 voti a favore, 11 contrari, e 5 astenuti,

sancendo finalmente la possibilità per i cittadini maltesi di poter divorziare, una volta trascorso un

periodo di 4 anni di separazione legale. In Parlamento il dibattito ha avuto ad oggetto in modo

particolare il problema dell’ affidamento dei figli.

Per quanto concerne la posizione del Premier Lawrence Gonzi, il cui Partito, quello Nazionalista,

nel 2004 era al governo da 25 anni, è stata quella di opporsi alla legalizzazione del divorzio,

lasciando però la massima libertà di coscienza ai suoi deputati per la votazione in Parlamento, che si

sono così espressi: 19 deputati del Partito Nazionalista, su un totale di 35, sono stati favorevoli all’

introduzione della legge, contro i restanti 16 contrari. 14

2.2. Il referendum del 28-05-2011

Malta, dove il 95% della popolazione è di fede cattolica, era rimasta l’ultimo baluardo del

matrimonio indissolubile nell’ Europa, in cui appunto ancora non esisteva alcuna legge sul divorzio.

14 http://www.iljournal.it/

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Con il 54% dei voti 15 nel 2011 hanno prevalso i sì sui no, in merito al referendum sul divorzio.

Ricordiamo che a Malta il referendum ha valore consultivo e non vincolante.

La campagna della destra contro l’introduzione del divorzio è stata durissima, forte dell’appoggio

anche del mondo cattolico. La Curia Romana, infatti, nei mesi che avevano preceduto la campagna

elettorale, aveva fatto affiggere addirittura cartelloni con il seguente messaggio: “Cristo sì, divorzio

no”.

Inoltre, l’arcivescovo della capitale La Valletta, Paul Cremona, con una lettera, intimava ai fedeli

che si trattava di scegliere tra “la costruzione di una famiglia o la distruzione dei valori familiari”.

16

Addirittura erano divenute all’ordine del giorno le omelie di ammonizione a preservare l’integrità

del matrimonio, con alcuni prelati arrivati a minacciare lo sciopero dell’eucaristia per i pro

divorzisti.17

Con il referendum il popolo di Malta ha ricondotto ad unità un ordinamento giuridico che già

prevedeva la possibilità per le coppie di separarsi, ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota, oppure

il divorzio all’estero, con la successiva convalida in patria. La differenza tra le due situazioni era

che nel caso di separazione le parti non avevano alcuna possibilità di risposarsi, invece in caso di

annullamento canonico e convalida di divorzio ottenuto in uno Stato europeo, era consentito il

contrarre nuove nozze. La portata della nuova legge, conseguente al referendum, è stata notevole,

avendo sancito la possibilità per i coniugi separati di risposarsi.

“Oggi si apre una nuova era per lo Stato di Malta, con la definitiva separazione tra Stato e Chiesa”

aveva invece affermato Jeffrey Pullicino Orlando, il deputato della maggioranza di destra, del

partito nazionalista e divorziato, che aveva presentato e sostenuto una proposta di legge per il

divorzio, e aveva fatto parte del Comitato promotore del referendum. Va poi ricordato che la sua

proposta prevedeva in modo molto conservativo che i coniugi fossero autorizzati al divorzio solo

dopo quattro anni di separazione legale.

15 http://m.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/4734/ 16 http://www.iljournal.it/ 17 http://www.libertiamo.it

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2.3. Le conseguenze del divorzio/separazione

Ex articolo 1331, paragrafo 1 CC , ai sensi del regime della comunione, ciascun coniuge è

obbligato a rimborsare alla comunione i beni comuni utilizzati per pagare i propri debiti personali;

inoltre ai sensi dell’ art. 1331, paragrafo 2 CC , laddove il patrimonio personale di un coniuge sia

stato utilizzato per pagare un debito della comunione o per un investimento ad essa inerente, egli ha

totale diritto al rimborso.

Per quanto concerne poi chi debba ritenersi responsabile dei debiti esistenti dopo il

divorzio/separazione, dipende dal regime patrimoniale adottato. In ipotesi di separazione sarà il

Tribunale a decidere sulla divisione patrimoniale; in assenza di contestazioni, la decisione spetta

allora ai coniugi con ratifica del Tribunale.

Ai sensi dell’art. 1333 CC, in caso di divisione della comunione, la metà delle passività ad essa

afferenti viene assegnata a ciascun coniuge. 18

18

http://www.coupleseurope.eu

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3 Il divorzio in ungheria

3.1 Il divorzio breve in ungheria: differenze con l’ italia

Il legislatore ungherese ha previsto la possibilità di ottenere una sentenza di divorzio in tempi più

celeri rispetto a quanto avviene in Italia, infatti, in Ungheria non è previsto il procedimento di

separazione personale fra i coniugi, e pertanto non occorre avviare il procedimento di separazione

ed attendere i tre anni dalla data della prima udienza di comparizione delle parti prima di poter

depositare l’atto introduttivo del procedimento divorzile, oppure dover aspettare l’omologazione

della separazione consensuale.

A Budapest, infatti, è possibile ottenere la sentenza di divorzio anche in soli 3/6 mesi.

Il Tribunale ungherese può emettere la sentenza di divorzio già nel corso della prima udienza, a

condizione che i coniugi vivano separati di fatto da almeno tre anni e dimostrino di aver raggiunto

un accordo sull’affidamento ed il mantenimento della prole, oppure se la coppia non abbia figli in

comune.

3.2 Riconoscimento della sentenza di divorzio

In base al Regolamento UE 2201/2003, il riconoscimento nei Paesi UE delle sentenze in ordine a:

divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio, riconoscimento automatico ed

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esecuzione delle decisioni riguardo al diritto di visita ai figli, non esige nessuna delibazione poiché

è automatico.

Conseguentemente gli ex coniugi hanno totale diritto di chiedere la trascrizione della sentenza di

divorzio direttamente nei registri dello stato civile di ogni Paese membro.

3.3 Le conseguenze del divorzio nei confronti dell’ ex coniuge

Per quanto concerne la responsabilità dei debiti esistenti dopo il divorzio, allo scioglimento della

comunione dei beni, i coniugi sono responsabili dei debiti comuni in proporzione alle rispettive

quote di comunione, cioè 50-50%.

Se durante la vita coniugale un bene personale di un coniuge viene utilizzato da entrambi i coniugi,

la compensazione è dovuta solo in casi particolari e giustificati.

La comunione dei beni può essere sciolta durante la vita coniugale o al termine della stessa.

Ex art. 21 comma 1 legge IV del 1952, il coniuge non abbiente in caso di divorzio ha diritto

all’assegno di mantenimento, a condizione però che durante la vita coniugale non si siano verificati

eventi gravi che abbiano escluso tale suo diritto.

Cessa l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento coniugale, quando il beneficiario

contrae nuovo matrimonio o viene registrato un rapporto di convivenza, o l’assegnatario non lo

merita più o non ne ha più bisogno.

A conclusione della vita coniugale, la comunione viene sciolta e ogni coniuge può richiedere la

divisione del patrimonio comune, e ciascun coniuge riceve metà del patrimonio comune. 19

3.4 L’assegno di mantenimento a favore dei figli

L’articolo 69/A della legge IV del 1952, per quanto concerne il mantenimento dei figli, impone al

coniuge di contribuire al sostentamento dei figli, anche se si trovi in una condizione economica

precaria, tranne se ci siano altri parenti in linea retta che possano provvedere al loro mantenimento.

19

http://www.coupleseurope.eu

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Il genitore non convivente con il figlio è tenuto a mantenere il figlio minorenne corrispondendo un

assegno pecuniario, la cui somma può essere determinata di comune accordo dagli ex coniugi,

oppure in caso di disaccordo sull’importo, viene determinata dal Tribunale.

3.5 La procedura di scioglimento del matrimonio

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge ungherese IV del 1952 sul diritto di famiglia, il

matrimonio si scioglie su richiesta di un solo coniuge o di entrambi, se la decisione di voler

divorziare è definitiva ed espressa liberamente.

In base alla normativa ungherese, la decisione è definitiva se:

i coniugi si sono accordati sull’affidamento e il mantenimento della eventuale prole comune, sul

diritto di visita tra genitore e figli, sul mantenimento del coniuge, e sull’ uso della casa coniugale. In

tale situazione, se i coniugi raggiungono l’accordo su tutti i punti elencati, onorando gli interessi dei

figli, esso viene omologato dal Tribunale;

i coniugi vivano separatamente da un periodo di almeno 3 anni, dimostrando di aver raggiunto un

accordo sull’affidamento ed il mantenimento dei figli comuni, a condizione che ancora una volta

siano tutelati gli interessi dei figli.

Entro 2 anni dall’approvazione della sentenza di divorzio, gli ex coniugi possono chiedere la

revisione dell’accordo approvato dal Tribunale, se siano mutate le situazioni alla base dell’accordo

in modo significativo, oppure se la revisione dell’ accordo possa tutelare maggiormente gli interessi

della prole.

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4 Il divorzio in francia

4.1 Le principali convenzioni bilaterali

Le convenzioni bilaterali maggiormente utilizzate dai Tribunali francesi riguardano lo status

delle persone. A titolo di esempio possiamo annoverare la Convenzione tra la Francia ed il Marocco

del 10 agosto 1998, inerente allo status delle persone e della famiglia, la cooperazione giudiziaria.

La Convenzione tra la Francia e la Polonia del 5 aprile 1967 sulla legge applicabile, la giurisdizione

e l’esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare.

Secondo la giurisprudenza il Giudice adito deve applicare d’ufficio la norma sui conflitti di

legge solo nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto un diritto indisponibile, e dunque, ad

esempio, nelle controversie relative alla validità sostanziale di un matrimonio e nei casi di divorzio.

Per ciò che inerisce alle condizioni di fondo del matrimonio, ad es. capacità e consenso, esse

dipendono dalla legge personale dei coniugi (art. 3 c.c. francese).

I cittadini francesi che si uniscono in matrimonio all’estero, devono rispettare le condizioni

fondamentali della legge francese, ex art. 170 c.c.

Per quanto concerne gli effetti del matrimonio, nel caso di un cittadino francese coniugato con uno

straniero, si applicherà la legge del luogo di domicilio comune, ed in mancanza di un comune

domicilio, il giudice francese applicherà la normativa francese, in quanto legge del giudice adito.

Questa norma disciplina gli obblighi personali derivanti dal matrimonio, come l’ obbligo di fedeltà

e di assistenza.

A livello comparatistico va detto che la separazione di fatto è tendenzialmente nota a tutti i sistemi,

ma mentre in alcuni casi può essere considerata una causa speciale di divorzio (così è, infatti, in

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Francia, ai sensi dell’art. 237 c.c. francese), in altri finisce con il collegarsi a quella causa, ora

generale ora esclusiva, di divorzio che è costituita dal fallimento della vita comune, in Paesi come la

Germania e l’Inghilterra.

4.2 L’istituto giuridico della separazione e subordinazione al divorzio

In Francia vi è comunanza delle cause che conducono alla separazione giudiziale e al divorzio;

inoltre anche i procedimenti sono disciplinati dalle stesse norme (art. 296 c.c. francese).

Dall’ analisi dell’ art. 310 c.c. francese, deriva che il divorzio e la separazione legale sono

disciplinati dalla legge francese:

o quando marito e moglie hanno entrambi la cittadinanza francese;

o quando marito e moglie hanno entrambi il domicilio sul territorio francese;

o quando non è applicabile nessuna legge straniera, mentre sono competenti a

conoscere del divorzio e della separazione legale i giudici francesi.

La Corte di Cassazione ritiene che la cittadinanza francese o il domicilio sul territorio francese

debbano esistere al momento della presentazione dell’istanza.20

Trascorsi tre anni di separazione, ex art. 306 c.c. franc., la conversione per domanda unilaterale è

indicativa del volere del coniuge, che ha preso l’iniziativa, di incidere in maniera radicale sul suo

status, e ciò rende chiaro sul perché la domanda sia sottratta a qualsiasi apprezzamento del giudice.

Diversamente da quello che si verifica nelle ipotesi di separazione pronunciata “aux torts portagés”

e consensuale, il coniuge sia nei casi di separazione “aux torts exclusifs”, sia quando la separazione

è pronunciata in conseguenza della rottura della vita comune, perde il diritto a beneficiare di tutte

quelle donazioni e prestazioni “que son con joint lui avait consentis”.

Inoltre egli può essere costretto al risarcimento dei danni cagionati dalla rottura del legame

coniugale (art.266 c.c. francese).

I coniugi, seppur sotto il controllo del Tribunale, provvedono personalmente a definire il nuovo

assetto patrimoniale, che consegue alla dissoluzione del regime della comunione (art. 302, comma I

c.c. franc.).

20

http://ec.europa.eu

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Ex art. 299 c.c. franc. la separazione fa venire meno il dovere di coabitazione. Scompare l’obbligo

di assistenza, ma sopravvive il “devoir de secours”, conseguenza di ciò è ad esempio la possibilità

di continuare ad usare il cognome del marito.

Per quanto concerne poi la separazione di fatto, essa rileva dal punto di vista giuridico: il legislatore

francese lascia ai coniugi totale autonomia a riconciliarsi, e fornisce loro l’opportunità di incidere

definitivamente sul legame. Va però evidenziata la lacuna normativa, in quanto manca un corpo di

norme coerente ed omogeneo sulla materia, vuoto che viene colmato con l’intervento di una

giurisprudenza che però ricalca l’applicazione di principi generali.

4.3 Le conseguenze del divorzio/separazione sotto il profilo economico

Il divorzio costituisce una causa di scioglimento del vincolo coniugale, e conseguentemente al suo

verificarsi, ciascun coniuge riprende la titolarità dei suoi beni personali, ex art. 1467 c.c. , e i beni

comuni vengono divisi a metà tra i coniugi (art.1475 c.c.).

In caso di divorzio ciascun coniuge resta responsabile dei debiti da lui assunti durante il

matrimonio. Un coniuge che abbia contratto un debito comune ne rimane pienamente responsabile,

mentre l’altro coniuge è responsabile per metà del debito, ma non può essere tenuto a rispondere per

un importo superiore al valore della quota di comunione assegnatagli (art. 1483 c.c.). 21

4.4 I differenti regimi legali in francia

Durante il rito matrimoniale – analogamente a quanto avviene in Italia - è data lettura degli articoli

del codice civile francese che sanciscono che i coniugi si devono reciprocamente fedeltà, aiuto ed

assistenza. Il regime matrimoniale fissa le regole applicabili tra i coniugi, durante il matrimonio e

dopo, in ipotesi di separazione, di divorzio o di decesso, stabilendo ad esempio come dividere i beni

al momento del divorzio.

21 http://www.coupleseurope.eu

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Numerose questioni trovano soluzione scegliendo tra un grande numero di norme.

Il Notaio, in quanto professionista autorizzato a redigere un contratto di matrimonio, spiega le

diverse possibilità, preparando un regime matrimoniale ad hoc. 22

Può essere scelto:

un regime di separazione al primo regime si può un regime di comunione

dei beni puro e semplice, aggiungere una piccola più ampio, fino a mettere

in cui nulla viene messo in comunione, ad esempio tutto in comunione

comune per i mobili

4.5 La divisione dei beni in conseguenza del divorzio

I coniugi sposati sotto il regime di comunione dei beni, in occasione del divorzio devono effettuare

la separazione dei beni acquisiti in comune durante il matrimonio, e sono obbligati a farlo entro un

anno. 23

La divisione del patrimonio comune si compone di due fasi:

22

http://barreca.net/matrimonio.html 23

http://barreca.net/matrimonio.html

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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

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FASE 1

REDAZIONE DELLA LISTA DEI BENI

Deve essere redatto uno stato patrimoniale,

comprensivo dell’attivo e del passivo, dei beni

immobili, degli investimenti finanziari, e dei

movimenti dei conti correnti bancari.

Mediante la “liquidazione” vengono fissati e

quantificati i diritti di ognuno dei due ex coniugi

nella comunione dei beni.

FASE 2

LA DIVISIONE DEI BENI

Gli ex coniugi devono dare prova di tutte le

spese ed acquisizioni, e nell’ ipotesi in cui uno

dei due provi a dissimulare alcuni elementi del

patrimonio comune, il giudice attribuirà la

totalità dei beni dissimulati, andandosi a

configurare la “dissimulazione dei beni comuni”

Ma cosa accade alla casa coniugale?

E’ durante la procedura che deve essere stabilita l’attribuzione della casa coniugale: il giudice può

attribuire il godimento della casa coniugale ad uno dei coniugi, precisando se il godimento sarà

gratuito oppure se il beneficiario dovrà pagare un’ indennità d’occupazione.

Dopo la procedura di divorzio gli ex coniugi possono essere favorevoli entrambi alla vendita della

casa coniugale, oppure uno dei due può riscattarla mediante pagamento di una somma di denaro.

Altra possibilità è che il bene sia mantenuto in comunione tra loro, firmando una convenzione di

comunione.

Se però gli ex coniugi sono in disaccordo circa la sorte dell’immobile, sulla questione dovrà

pronunciarsi il Giudice.

Se la casa coniugale è di proprietà di uno solo, il giudice può locarla al coniuge esercitante da solo o

in comune l’autorità genitoriale sulla prole, laddove l’immobile suddetto costituisca il luogo di

residenza abituale.

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4.6 I due diversi modelli di divorzio

L’ordinamento giuridico francese si fonda su due differenti modelli di divorzio:

“divorzio per rottura della vita comune” “divorzio per comune consenso”

che è collocabile nel genus del che invece può essere incluso

divorzio-sanzione nel divorzio per cause oggettive

Cioè nel divorzio incolpevole.

Il primo modello può essere chiesto dopo almeno sei anni di separazione di fatto o di internamento

di uno dei coniugi in una casa di cura per grave alterazione delle facoltà mentali.

La rottura deve essere intenzionale, e dunque non provocata ad esempio da forza maggiore, e non

sia stata interrotta.

Colui che propone istanza di divorzio in questo caso viene considerato unico colpevole della fine

del vincolo matrimoniale, e si assume in toto gli oneri da ciò derivanti.

In tale ipotesi, infatti, allo scioglimento del matrimonio, l’ ordinamento francese fa comunque

sopravvivere il “devoir de secours” a carico del coniuge che ha ottenuto il divorzio. In questo tipo di

divorzio si fa valere l’art. 240 c.c. francese, che stabilisce che gli effetti di eccezionale asprezza nei

confronti del coniuge o dei figli possono avere natura patrimoniale.

La donna che subisce l’azione ha pieno diritto a conservare il cognome del marito.

Il secondo modello, cioè il “divorzio per comune consenso” è noto nelle due forme di divorzio “per

domanda congiunta” e “ per domanda accettata”, ex artt. 230-232 e 233-236 c.c. franc. In questi

ultimi due casi c’ è una semplificazione della procedura affidata a un giudice unico, competente a

conoscere degli affari matrimoniali, e vi è la possibilità per i coniugi di farvi ricorso, anche se

abbiano istaurato un diverso procedimento di divorzio, se esso non sia ancora sfociato in una

pronunzia. Ex art. 246 c.c. i coniugi in qualsiasi momento, prima della decisione, possono

domandare al tribunale di costatare il loro accordo e di omologare il progetto di convenzione sulle

conseguenze del divorzio.

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Nell’attuale normativa vigente, manca totalmente quella presunzione di esistenza di comportamenti

di colpa a carico di uno o di entrambi i coniugi, diversamente dall’ analogo tipo di divorzio regolato

dal Codice del 1804.

E’ prova di ciò il fatto che l’art. 230 c.c. prevede che la domanda non deve contenere l’indicazione

dei motivi che hanno condotto a formularla: conseguentemente il tentativo di conciliazione esperito

dal giudice non può trasformarsi in un’ indagine sui motivi del divorzio.

La pronuncia di divorzio è subordinata all’omologazione del regolamento convenzionale dei suoi

effetti. Il potere di controllo del coniuge però non è così ampio da poter modificare o sostituire le

clausole pregiudizievoli per i figli o eccessivamente gravose per uno dei coniugi, ovvero di

integrare la volontà di costoro: il giudice, infatti, può solo optare tra omologazione e rifiuto di

omologazione.

Il divorzio “per domanda accettata” si compone di due fasi:

La prima fase si apre con l’istanza presentata da uno dei coniugi, in cui egli descrive uno stato dei

rapporti coniugali che rende impossibile il mantenimento della vita matrimoniale.

Una di fronte al

giudice per gli

affari

matrimoniali

Una dinanzi al

Tribunale

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L’altro coniuge ha due possibilità:

scegliere il rifiuto OPPURE optare per il riconoscimento

dei fatti descritti dal

coniuge istante

Nella seconda ipotesi il giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, costata il duplice

riconoscimento delle motivazioni addotte come causa di divorzio e rinvia i coniugi al tribunale,

affinché qui sia pronunziato il divorzio e si decida sulle conseguenze.

Va infine detto che il tentativo di conciliazione è obbligatorio nei casi di divorzio richiesto per colpa

o per rottura della vita comune.

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5 Il divorzio in spagna

5.1 La nueva ley del divorcio 15/2005

Negli ultimi anni fondamentali istituti del diritto di famiglia spagnolo sono stati interamente

riformati dal governo presieduto da Josè Luis Rodriguez Zapatero, Presidente dal 2004, ed in

particolar modo, per mezzo della promulgazione della Nueva Ley del Divorcio 15/2005, è stata

eliminata la obbligatorietà del procedimento di separazione anteriormente a quello di divorzio,

prevedendo quindi una disciplina più rapida rispetto al nostro ordinamento, e non è nemmeno

richiesto che debbano esserci motivi accertati per via giudiziaria.

La legge non abroga l’istituto della separazione, che permane come figura autonoma, cosicché i

coniugi possono decidere di separarsi, continuando così a far permanere il vincolo coniugale, e

facendo cessare unicamente la loro convivenza.

Nell’ipotesi in cui le parti richiedano congiuntamente la separazione o il divorzio devono

obbligatoriamente redigere una proposta di accordo conforme alle disposizioni previste dall’ art. 90

del Codice civile.

Avvalendosi della normativa comunitaria è possibile ottenere il divorzio in Spagna, rispettando le

condizioni previste dal “Codigo Civil Espanol”.

Il divorzio costituisce una causa di dissoluzione del vincolo matrimoniale, ex art. 85 Codigo Civil,

unitamente alla morte del coniuge e alla dichiarazione di morte presunta.

Il giudice spagnolo per emanare la sentenza di divorzio impiega da un minimo di 1 mese ad un

massimo di 3, una volta che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti richiesti.

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Per intraprendere la strada della procedura spagnola in merito al divorzio, è indispensabile che vi sia

il mutuo consenso dei coniugi a divorziare.

Il vantaggio temporale per una coppia di coniugi italiani che vogliano seguire la via spagnola, è

notevole: sentenza in 1 anno e mezzo in Spagna contro i 5 dell’Italia.

Infatti, la normativa spagnola in merito al divorzio, a differenza di quella nazionale, non prevede i 3

anni di separazione personale e fattuale dei coniugi, infatti, in Spagna per poter chiedere il divorzio

occorre semplicemente che siano trascorsi 3 mesi dalla celebrazione del matrimonio.

Il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n.2201 del 27 novembre 2003, relativo alla

competenza, al riconoscimento, e all’esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale e in materia

di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il regolamento CE n. 1347/2000, ha reso più semplice

a livello comunitario la procedura per il riconoscimento delle sentenze in materia di separazioni e

divorzio negli Stati UE.24

Esso costituisce il testo di riferimento in tutta l’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca che

non fa parte della collaborazione giudiziale rafforzata europea.

5.2 La procedura di “divorcio”

L’istanza di divorzio può essere presentata da entrambi i coniugi o da uno soltanto, e chiaramente

l’istituto del “divorcio de mutuo acuerdo”,cioè la procedura del “mutuo accordo”, fa scaturire costi

più ridotti e tempi più celeri rispetto al “divorcio contencioso”, cioè quella in cui ad esempio si

rivendica la responsabilità del coniuge, o non si sia trovato un accordo sugli aspetti economici

conseguenti alla dissoluzione del vincolo coniugale.

Dopo la riforma introdotta dalla L. n.15/2005 il lasso di tempo da rispettare è:

3 mesi dalla data delle nozze, se il divorzio è chiesto da entrambi i coniugi o da uno

di essi con il consenso dell’altro;

3 mesi dalla data delle nozze, se il divorzio è chiesto da uno solo dei coniugi;

nessun lasso di tempo dopo la data delle nozze se si accerta la presenza di un rischio

per la vita, l’ integrità fisica, la libertà, l’ integrità morale, la libertà sessuale o il sano

sviluppo sessuale nel caso di minori, del coniuge richiedente, dei figli di entrambi i coniugi,

oppure di uno qualsiasi dei membri della famiglia.

24

http://www.divorzioestero.com

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Per poter presentare la “solicitud”, cioè la “domanda” è indispensabile che almeno uno dei due

coniugi abbia una correlazione diretta con lo Stato decidente, infatti, l’ art. 3 Regolamento Ce n.

2201/ 2003 del Consiglio 25 stabilisce che:

“Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei

coniugi e all’ annullamento del matrimonio le giurisdizioni dello Stato membro:

la residenza abituale dei coniugi, o

l’ultima residenza abituale dei coniugi

se uno di essi vi risiede ancora, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

la residenza abituale dell’ attore se questi vi ha risieduto almeno per 1 anno

immediatamente prima della domanda, o

la residenza abituale dell’ attore se questi vi ha risieduto almeno per 6 mesi

immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso, o nel caso del

Regno Unito e dell’ Irlanda, ha ivi il proprio domicilio;

Ai fini del presente regolamento la nozione di domicile cui è fatto riferimento è quella utilizzata

negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell’Irlanda”.

25

eur-lex.europa.eu

a) nel cui territorio si

trova: b) di cui i due coniugi sono

cittadini o, nel caso del Regno

Unito e dell’ Irlanda, del

“domicile” di entrambi i

coniugi.

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5.3 La mediazione familiare in spagna

Nella relazione della Legge 8 luglio 2005 n. 15 è indicata l’introduzione della mediazione come

mezzo di ricorso volontario alternativo, in mutuo accordo, per la risoluzione delle controversie

familiari, con l’intervento di un mediatore imparziale e terzo rispetto alle parti. Queste ultime, in

ogni momento, possono chiedere al giudice di sospendere il procedimento per dare vita ad una

mediazione familiare in grado di far addivenire le persone coinvolte ad una soluzione in grado di

vagliare le posizioni sia dell’una che dell’altra. Già in passato si avevano alcune leggi delle

comunità autonome che disciplinavano la mediazione familiare: ricordiamo la legge 25 giugno 1997

n.5 riguardante il sistema dei servizi sociali nella Comunità Valenziana; la legge 31 maggio 2001 n.

4 che disciplina la mediazione familiare in Galizia; e la legge 8 aprile 2003 n. 15 sulla mediazione

familiare nelle Isole Canarie.

5.4 Il “divorcio express” in spagna

I Tribunali spagnoli ammettono domande di divorzio presentate sia da cittadini spagnoli, sia da

coppie miste (cittadino spagnolo e non), sia da due coniugi stranieri che però abbiano un forte

collegamento con la Spagna.

Tale collegamento deve essere dimostrato fornendo al Tribunale documenti accreditativi del

domicilio della coppia in Spagna, e ad esempio un contratto di affitto della casa dove risiedono i

coniugi. Inoltre esistono altri documenti che possono essere accettati dal giudice come prova, a

titolo d’esempio possiamo citare la certificazione della residenza e i contratti telefonici. E’

sicuramente indispensabile che almeno uno dei due coniugi abbia scelto di avere in Spagna un

centro di interessi o di vita o di attività professionale per un periodo di tempo che vada al di là del

mero soggiorno di vacanza. I giudici considerano 5 o 6 mesi come un arco temporale bastevole di

residenza dei coniugi in Spagna prima di presentare una domanda di divorzio.

Va specificato che se il giudice non ritenga provata pienamente la residenza, ha totale facoltà di

rigettare la domanda di divorzio, e in tale ipotesi i coniugi possono però ripresentare la domanda.

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In quattro anni la nuova legge di Zapatero sul divorzio express ha provocato un aumento

vertiginoso dei divorzi: nel 2009 si contavano già 517.000 rotture matrimoniali, 26 con un aumento

generale di divorzi del 140% in soli 4 anni. 27

5.5 Le conseguenze del divorzio e della separazione

La prima conseguenza del divorzio è lo scioglimento del vincolo coniugale, dunque cessa l’obbligo

di convivenza e di assistenza reciproca da esso derivante, e i coniugi sono liberi di contrarre un

nuovo matrimonio.

Il divorzio determina lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi e di conseguenza la

liquidazione degli averi comuni eventualmente acquisiti, e si procede alla ripartizione dei beni

comuni, secondo il regime patrimoniale che ha disciplinato il matrimonio. 28

In presenza di minori il divorzio richiede la decisione dell’affidamento: se vi è l’ accordo di

entrambi i genitori, si potrà giungere all’ affidamento condiviso oppure su richiesta di una delle

parti, e previo parere favorevole del pubblico ministero, il Giudice potrà decidere l’ affidamento

congiunto se lo riterrà necessario per l’ interesse del minore.

Con il divorzio non vengono meno gli obblighi dei genitori nei confronti della prole, cosicché il

coniuge non affidatario deve corrispondere all’altro un assegno fino a quando i figli non saranno

economicamente indipendenti, o si trovino in una situazione da cui risulti che non hanno raggiunto

l’ indipendenza per motivi loro imputabili. Con il divorzio nessuno dei coniugi è più tenuto a

mantenere l’ altro, tranne se non si crei uno squilibrio economico tale da causare ad uno dei due un

impoverimento rispetto alla situazione antecedente al divorzio, perché in tale ipotesi la parte

economicamente lesa ha diritto di percepire un assegno volto a ristabilire l’ equilibrio economico.

Da un’indagine 29 sul divorzio nei 27 Paesi europei relativa al decennio 1998-2008 si è visto come

l’ incremento dei divorzi in Spagna sia costante, infatti si è passati dai 36.072 del 1998 ai 110.036

26

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=26038 27

http:/www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=26807 28

http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_spa_it.htm

29

pubblicata dall’Istituto de Politica Familiar (IPF) di Madrid

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del 2008.

Per quanto concerne gli effetti giuridici della separazione, sono gli stessi del divorzio, con la sola

differenza che il vincolo matrimoniale non è sciolto, e quindi è possibile una riconciliazione col

totale ripristino del regime matrimoniale senza che i coniugi debbano contrarre tra loro un nuovo

matrimonio.

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6 La disciplina del divorzio in cile

6.1 L’entrata in vigore della nuova legge sul matrimonio civile

Solo nell’aprile 2004, dopo un decennio di durissimi dibattiti, soprattutto per la ferrea opposizione

della Chiesa cattolica, entrò in vigore la nuova Legge sul Matrimonio Civile, che garantisce il

divorzio anche in Cile.

I 120 membri della Camera Bassa votarono la legge articolo per articolo.

Essa venne definita dal Presidente Ricardo Lagos “un grande passo in avanti”, in quanto la nuova

legislazione sul matrimonio e il divorzio sostituiva una legge vecchia di 120 anni, e contestualmente

il Ministro della Giustizia Luis Bates dopo il voto, dichiarava: “ Questo è un evento storico”.

Circa il 70% della popolazione cattolica andina si dichiarò favorevole alla legge, nonostante

l’opposto parere della Chiesa cattolica, la quale ha da sempre ritenuto immorale il divorzio. 30

Il Cile, che nel 2004 vantava una popolazione di circa 15 milioni di abitanti, era rimasto l’unico

Stato dell’emisfero occidentale in cui il divorzio non era stato ancora legalizzato.

Il Comitato Permanente della Conferenza Episcopale del Cile, tramite dichiarazione ufficiale, il 17

marzo 2004 ribadì la propria convinzione sul fatto che il divorzio vincolante, soprattutto quello

unilaterale per abbandono, avrebbe finito per danneggiare i suoi membri più deboli, soprattutto le

donne e i bambini.

30

http://www.vita.it/politica/leggi-norme/cile-da-oggi-in-vigore-legge-che-garantisce-divorzio.html

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Il vicepresidente dell’Episcopato del Paese, monsignor Gonzalo Durante, nel 2004, aggiungeva che

la famiglia deve essere sostenuta per affrontare i tanti problemi, tra i quali i lunghi orari di lavoro e

la mancanza di una casa, problematiche che inevitabilmente vanno a ripercuotersi su un assetto

familiare spesso già precario. 31

Il governo di centro sinistra, che era al potere dal 1990, aveva provato per ben dieci anni a far

passare la legge, ma la forte opposizione della Chiesa cattolica e dei partiti conservatori avevano

bloccato i precedenti tentativi.

Va poi aggiunto che secondo l’Istituzione Cattolica è troppo breve il periodo di separazione

previsto dalla legge prima del divorzio definitivo, ovvero 1 solo anno in caso di separazione

consensuale, e 3 anni laddove uno dei coniugi non fosse d accordo.

Nel settembre 2003, dopo un decennio di divisione parlamentare in merito alla legge sul divorzio,

mentre la destra perseverava nel rallentare l’iter del progetto normativo, e il governo di centro-

sinistra ne faceva invece il proprio cavallo di battaglia, grazie anche al consistente appoggio del

popolo andino, il Vicariato della famiglia finanziava una campagna pubblicitaria pesantemente anti-

divorzista, arrivando a sostenere che una legge che, regolamentasse il divorzio, aumenterebbe il

consumo di droghe e di alcol tra i figli dei genitori separati, oltre ad abbandoni scolastici, violenza

familiare in crescita e minori entrate economiche.

Lo spot televisivo trasmesso alla fine del settembre 2003 recitava infatti: “ Il Cile vuole una

famiglia unita. Non dividiamola”.

Posizione radicalmente opposta a quella della Chiesa cilena è stata quella presa dalla deputata del

Partido por la Democracia , Carolina Tohà, che il 1° ottobre 2003 sul quotidiano cileno La Tercera,

definiva lo spot “Una campagna aggressiva”, che avrebbe usato i numeri in maniera equivoca,

avendo infatti sostenuto che il divorzio fosse la causa degli indici più elevati di tossicodipendenza e

delinquenza tra i giovani, celando invece che la cosa determinante è rappresentata dall’ impegno

costante con i propri figli, indipendentemente se i genitori siano uniti oppure separati.

E a sostegno della tesi della deputata cilena Tohà si schierò il Conace, cioè il Consiglio Nazionale

per il Controllo degli Stupefacenti, ritenendo che ciò che allontana i giovani dal consumo di

31

http://www.zenit.org/it/articles/vescovi-del-cile-donne-e-bambini-danneggiati-dall-introduzione-del-divorzio-

vincolante

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sostanze stupefacenti non è dato dal tipo di aggregazione familiare, ma dal tipo di rapporto che i

genitori hanno stabilito con la prole.

Senza voler prendere una posizione piuttosto che un’altra - se cioè essere favorevoli al divorzio o

meno - si dovrebbe acquisire reale coscienza che, con estrema leggerezza, si tende piuttosto ad

idealizzare la famiglia, a coprirsi gli occhi davanti agli orrori che troppo spesso vengono perpetrati

nei confronti della parte più debole di quello che dovrebbe essere il “nido familiare”.

Bisognerebbe invece prendere consapevolezza del fatto che il fallimento del matrimonio, e la

complessità del problema, debbano essere analizzati prestando il massimo riguardo alle persone

coinvolte e valutando con estrema sensibilità le singole problematiche.

6.2 Registrazione in italia di una sentenza di divorzio pronunciata in cile

Giova ricordare che una sentenza di divorzio pronunciata al di là dei confini nazionali, non è

considerata valida in Italia automaticamente, essendo, infatti, necessaria la trascrizione nella nostra

Repubblica.

I documenti indispensabili affinché la trascrizione sia valida, sono i seguenti:

1. la sentenza completa con la dichiarazione che essa è passata in giudicato, in copia certificata

conforme con bollo autentico del Tribunale cileno;

2. la traduzione ufficiale in lingua italiana della sentenza con relativa legalizzazione dei

Ministeri della Giustizia e degli Esteri cileni;

3. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del “carnet de identidad”

cileno;

4. una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’ Ufficio consolare

provvede all’ invio dei documenti al Comune italiano affinché si possa procedere alla registrazione

della sentenza. 32

32 http://www.ambsantiago.esteri.it/Ambasciata_Santiago/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/stato_civile/

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Università Telematica Pegaso Gli istituti giuridici della separazione personale dei

coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione

con alcuni paesi extra-europei (parte seconda)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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6.3 Le ipotesi di divorzio unilaterale

La nuova legge stabilisce compensi per il coniuge più debole e prevede la possibilità di un divorzio

unilaterale senza attesa, se uno dei due coniugi rompe il contratto matrimoniale per violenza

domestica, abbandono del tetto coniugale, omosessualità, dipendenza da alcol o da droghe, condotta

criminale, o infedeltà.

Prima dell’entrata in vigore della nuova Legge sul Matrimonio Civile, che garantisce il divorzio

anche in Cile, norme risalenti al lontanissimo 1884, basate sulla legge cattolica, permettevano solo

o l’annullamento o la separazione, senza la possibilità di risposarsi. Le pratiche per l’annullamento

costavano fino a 1 milione e mezzo di pesos cileni ( 1980 euro circa).

Questa legge è nata per farsi carico delle conseguenze che derivano dai fallimenti matrimoniali, e

regolarli affinché arrechino i minori danni possibili.

La prima domanda in Cile di divorzio unilaterale per violenza, fu presentata dalla Sig.ra María

Victoria Torres, la quale dichiarò che tale legge costituisse uno strumento vitale per proteggere le

donne. Ma spesso i costi del divorzio sono troppo elevati, e così, soprattutto loro, sono costrette a

subire violenze dal coniuge.

Il SERNAM (Servizio Nazionale della Donna) , cioè l’ ente statale che promuove le pari

opportunità, nel 2004 stimava che circa il 48% delle donne cilene avesse subito violenze

domestiche, e addirittura nelle prime tre settimane di gennaio dello stesso anno, avessero perso la

vita 5 donne assassinate dal marito. Per ovviare a tale dato allarmante, il SERNAM, unitamente

all’Ordine degli avvocati cileni, garantisce gratuita assistenza alle donne vittime di abusi. 33

33

http://www.arcygaymilano.org/dosart.asp?ID=18493

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7 L’ istituto giuridico del divorzio in giappone

7.1 Il divorzio nell’ antico giappone

Il divorzio in Giappone, così come in altre parti del mondo era quasi esclusivo privilegio maschile,

infatti, l’uomo poteva contare su un’apposita legge , detta “shitisyutsu” che elencava i sette motivi

per i quali la donna poteva essere ripudiata:

se non era ubbidiente nei riguardi dei suoceri,

se tradiva il marito,

se era gelosa,

se fosse stata malata,

se era sterile,

se parlava troppo,

se rubava

Se invece fosse stato il marito a non comportarsi bene, la donna poteva solo andare al tempio

Enkiri-dera per tre anni a pregare, successivamente chiedere aiuto ai bonzi 34 e poi diventare

monaca.

Solo nel 1873 il divorzio è divenuto accessibile ad entrambi i sessi. 35

34

Bonzo (dal giapponese bōzu, 坊主 oppure 房主) è il termine non accademico con cui in Occidente vengono talvolta

indicati i monaci buddhisti giapponesi, cinesi ...

35 http://viaggiappone.com/blog/divorzio-alla-giapponese.html

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7.2 Le varie forme di divorzio

Per divorziare in Giappone non è necessario che sia trascorso un periodo di separazione legale, dal

momento che i due coniugi hanno facoltà di poter divorziare direttamente, senza che sia necessaria

una precedente separazione.

Diverse sono le forme di divorzio in Giappone:

il Kyogi Rikon, ovvero il divorzio basato sul mutuo consenso dei due coniugi, e registrato presso

l’ufficio dello stato civile in Giappone. A questo tipo di divorzio possono accedere anche gli

stranieri, ovviamente però almeno uno dei coniugi deve avere cittadinanza giapponese. Non è

necessario che il cittadino straniero debba recarsi in Giappone. In tale procedura non interviene

alcuna autorità giudiziaria, e i coniugi si limitano a dichiarare solennemente la loro decisione a

divorziare. Il Kyogi Rikon non può essere registrato in Italia, e di conseguenza non ha nessun

valore giuridico in Italia, perché da noi il divorzio deve essere pronunciato da un Tribunale, e quindi

non è trascrivibile da parte del Comune italiano. La richiesta di divorzio consensuale è presentata da

entrambi i coniugi all’ Ufficio Anagrafe del Comune di residenza degli interessati. Il Comune

rilascia un “ Certificato di accettazione della denuncia di divorzio consensuale” e il divorzio viene

annotato nel Registro di Famiglia ( “koseki tohon”). 36

il Chotei rikon è, invece, il divorzio attraverso la mediazione di un Tribunale di Famiglia. I coniugi

hanno due possibilità: possono recarsi all’ udienza fissata per la mediazione portando già un mutuo

accordo su tutti gli aspetti del divorzio, ovvero lasciare che sia il giudice a tentare la mediazione in

tali ambiti. Se la mediazione va a buon fine i coniugi confermano la volontà di divorziare, il giudice

proclamerà lo scioglimento del matrimonio. A differenza del divorzio basato sul mutuo consenso, il

Chotei rikon può essere riconosciuto in Italia. 37

Va precisato che il verbale conclusivo, “chosho” ha valore di sentenza definitiva pronunciata da un

Giudice Conciliatore e viene annotata nel Registro di Famiglia degli interessati. 38

36 http://www.consosaka.esteri.it/Consolato_Osaka/Menu/I_Servizi/Per_I_cittadini/Stato_civile/ 37 http://www.legalsl.com/it/divorzio-in-giappone.htm 38 http://www.consosaka.esteri.it/Consolato_Osaka/Menu/I_Servizi/Per_I_cittadini/Stato_civile/

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altre ipotesi sono poi rappresentate : dallo shimpam rikon (cioè il divorzio deciso giudizialmente dal

Tribunale), e dallo saiban rikon (cioè il divorzio deciso giudizialmente dal Tribunale distrettuale).

Nel divorzio con procedimento civile la richiesta di divorzio è presentata alla Corte distrettuale, e la

sentenza, pronunciata da un giudice e divenuta esecutiva, deve essere annotata nel Registro di

Famiglia degli interessati. Questa forma di divorzio si applica quando non si sia giunti ad un

accordo durante la fase della mediazione, oppure nel caso in cui la mediazione non possa essere

instaurata. Conseguentemente tutti gli aspetti del divorzio saranno decisi dal Tribunale. Questa

tipologia di divorzio può essere riconosciuta in Italia.

Per quanto concerne i documenti necessari per la trascrizione, essi sono:

modulo di richiesta firmato dal cittadino italiano,

fotocopia del passaporto del cittadino italiano,

dichiarazione sostitutiva di certificazione,

la sentenza integrale, passata in giudicato, legalizzata con APOSTILLE rilasciata dal

Ministero degli Affari Esteri giapponese,

registro di famiglia ( koseki tohon ) dell’ex coniuge giapponese, anch’ esso legalizzato con

APOSTILLE,

fotocopia di tali documenti giapponesi, con l’esatta lettura in furigana/caratteri latini dei

kanji e katakana relativi ai nomi di persona e località presenti nel certificato. 39

7.3 La cerimonia del divorzio

Dal 2009 l’ex commerciante Hiroki Terai gestisce il business della “cerimonia del divorzio”, il cui

costo si aggira intorno ai 600 dollari, anche se qualcuno parla di 3.000 yen a persona, cifra che

ammonterebbe a quasi 30 euro). Davanti agli invitati la coppia stringe tra le mani un martello e per

celebrare la fine del vincolo coniugale, i due alla presenza del cerimoniere, di parenti e di amici

spezzano insieme l’anello nuziale, simbolo del cerchio dell’amore perfetto. Secondo il popolo

39 http://www.consosaka.esteri.it/Consolato_Osaka/Menu/I_Servizi/Per_I_cittadini/Stato_civile/

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nipponico, il fine di tale cerimonia è quello di festeggiare un nuovo inizio, una nuova vita, rendendo

meno doloroso un momento spesso traumatico.40

7.4 Un mutuo per i divorziati in giappone

Risale al 2007 il primo mutuo per divorziati del Giappone che permette a coloro che si separano di

non ritrovarsi annegati dai debiti.

Anche se il Giappone ha una percentuale di divorzi bassi, rispetto a Usa ed Europa, il numero dei

matrimoni falliti è in aumento. Nel 2006 ci sono state 2 cause di divorzio su 1000, rispetto all’ 1,7

del 1996, secondo statistiche governative. 41

Porre fine al proprio legame matrimoniale può comportare spese per vari milioni di yen, tra spese

legali, assegno di mantenimento e divisione dei beni. E per aiutare economicamente le coppie che

hanno deciso di intraprendere questo passo, una piccola banca, nella prefettura di Gifu, nel

Giappone Centrale, la Ogaki Kyoritsu Ginko,ha avuto l’ idea di un prestito fino a 5 milioni di Yen (

30.000 euro circa) al tasso dello 5,825%. Per avere diritto al prestito requisiti indispensabili sono

l’età ( bisogna avere un’età compresa tra i 20 e i 66 anni) e un reddito minimo annuale di 2 milioni

di yen. 42

I costi sono davvero ingenti, infatti, coloro che vengono dichiarati responsabili del divorzio, ad

esempio per infedeltà, devono pagare in media agli ex partner 4 milioni di yen, vale a dire quasi

50.000 euro, secondo il quotidiano Maainichi. 43

40 http://matrimonio.pourfemme.it/articolo/in-giapponese-si-celebra-il-rito-di-separazione/3709/ 41

http://Inx.papaseparati.org/psitalia/word-press/giappone-lanciato-il-mutuo-per-sopravvivere-al-divorzio- 2.html 42 http://tuttogiappone.myblog.it/tag/divorzi 43

http://Inx.papaseparati.org/psitalia/word-press/giappone-lanciato-il-mutuo-per-sopravvivere-al-divorzio- 2.html

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7.5 La mediazione familiare in giappone e comparazione con il modello dell’ europa occidentale

Uno degli elementi che caratterizzano il procedimento di divorzio in Giappone è rappresentato dalla

quasi totale assenza dell’intervento dell’autorità giudiziaria. 44

Nella maggior parte dei casi di divorzio, le parti si rivolgono preliminarmente ad un terzo estraneo

alla famiglia, per mediare il conflitto che oppone i coniugi, senza dover ricorrere all’autorità del

giudice.

In Giappone il procedimento di divorzio è basato su di un accordo tra i coniugi, e si preferisce

evitare qualsiasi ingerenza giudiziaria, conseguentemente l’istituto della mediazione familiare è

molto più diffuso rispetto a quanto avvenga nell’ Europa occidentale.

E per evitare l’ingerenza del magistrato, si sceglie frequentemente di dirimere la controversia

indirizzandosi verso una soluzione mediata del conflitto.

Sono radicati nel territorio i “choteiinkay” , cioè i comitati di conciliazione, presso cui sono attivi

personaggi laici, estranei alla magistratura; questi comitati sono formati da tre soggetti scelti tra i

magistrati in pensione, tra gli insegnanti universitari o di scuola superiore, o tra uomini d’affari

ritiratisi dal lavoro per anzianità. 45

L’attività di mediazione in Giappone è condotta in modo opposto rispetto a quanto avviene in

Europa, poiché il punto focale è costituito dalla storia della coppia in crisi, e non dai termini

dell’accordo dei componenti della famiglia posteriormente al divorzio.

Inoltre il mediatore giapponese non deve avere nessuna particolare competenza o preparazione,

poiché le uniche qualità necessarie sono l’anzianità, avere una situazione finanziaria stabile e

l’appartenenza ad un grado sociale elevato.

44 A.Gambaro, R.Sacco, Sistemi Giuridici Comparati, Torino, 1999, p. 539 45

http://www.unipa.it/polotp/progr_giur_11_12/La%20mediazionw%20familiare%20procedimenti%20.pdf


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